Statuto

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STATUTO

Si chiede la registrazione in esenzione d'imposta ai sensi della legge 11/08/1991 n° 266

Art. 1 – Denominazione e sede.

I soci promotori, sotto elencati, costituiscono la libera Associazione avente la denominazione "OMEGA", Associazione di volontariato per la tutela e la salvaguardia dell’uomo e dell’ambiente.L’associazione è apartitica, aconfessionale, non persegue fini di lucro ed è basata sui principi della solidarietà e della democrazia.La sede legale e logistica è fissata a Monticelli d’Ongina (PC) in Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 6 e può essere trasferita su semplice decisione del Consiglio Direttivo.La durata dell’associazione è illimitata.

Art. 2 – Finalità.

L’associazione ha finalità di carattere sociale rientranti in quelle classificate dalle leggi in materia di Protezione Civile, tutela e salvaguardia ambientale, nazionale e regionale; in particolare si propone di promuovere e concretamente operare per:·

PREVENIRE, FRONTEGGIARE E SOCCORRERE in vista o in occasione di eventi o calamità di qualsiasi natura, nel campo della Protezione Civile (legge del 24 febbraio 1992 n° 225 Art. 2 comma 1).·

La tutela dei diritti della persona, il miglioramento della qualità della vita.·

La tutela, la salvaguardia e la valorizzazione dell’ambiente, in particolare del territorio in cui è inserita.·

Lo sviluppo di una coscienza civile, attraverso attività educative, lo studio dei rischi di calamità, la prevenzione dei danni e la collaborazione ad attività di soccorso nel campo della Protezione Civile.·

Salvaguardare e/o recuperare l’ambiente naturale e i beni culturali.·

Convenzioni di volontariato con i Comuni, per lo svolgimento di compiti di supporto alla Polizia Rurale.

Organizzazione di Ausiliari Giurati Volontari chiamati/e (Guardie Particolari Giurate) per attività di Salvaguardia Ambientale (prevenzione e repressione), per la conservazione della flora e della fauna dei boschi, al controllo del territorio contro ogni abuso (deposito di rifiuti nonautorizzati, discariche abusive di rifiuti, incendi (atti a distruggere l’habitat), vigilanza sui corsi d’acqua per la prevenzione di ogni fonte di inquinamento, vigilanza costiera dei fiumi.

ART. 3 – I Soci.

L’associazione è costituita da cittadini e si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali spontanee, volontarie e gratuite dei propri aderenti ed eventualmente, ma solo in misura secondaria di lavoratori dipendenti o di prestatori di lavoro autonomo per il conseguimento delle finalità dell’Associazione (L. n/266//91, art.3, comma 1 e 4) (Delib. Giunta Reg. N.2436/96, Art.1, lettera A)

I membri si dividono in EFFETTIVI, GIOVANI (se minori) e ONORARI (titolo conferito dal Consiglio Direttivo).Possono far parte dell’Associazione, attraverso domanda scritta, tutti i cittadini maggiorenni che godono dei diritti civili e i minori se autorizzati da adulto responsabile, a condizione che condividano le finalità, accettino lo statuto e siano accettati a loro volta senza riserva.

L’esclusione può avvenire per dimissioni esplicite o mancato rinnovo dell’adesione, nonché su decisione del Consiglio Direttivo previo ascolto delle giustificazioni dell’interessato, per manifesto contrasto dell’operato del Socio con le finalità dell’associazione.

Art.3 bis - OBBLIGHI E DIRITTI DEGLI ADERENTI.

I Soci condividendo le finalità dell'associazione si impegnano a sostenere e a collaborare con le attività della stessa.Tutti i Soci Effettivi hanno diritto di partecipare alle assemblee ordinarie e straordinarie, nonché alle elezioni per la copertura delle cariche sociali, sia come elettori sia come candidati. Essi hanno il diritto ad essere informati sulle attività in corso, nonché di contribuire alla stesura dei programmi dell'Associazione.

Art.3 ter - ASSEMBLEA DEI SOCI. Non sono ammesse deleghe

I Soci si riuniscono in assemblea ordinaria una volta all'anno su convocazione del Consiglio Direttivo per l'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo.L'assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisi la necessità da parte del Consiglio Direttivo o ne sia fatta richiesta, motivata, da almeno un decimo dei Soci Effettivi e Ausiliari.Le deliberazioni dell'assemblea, sono prese in prima convocazione a maggioranza di voti, con la presenza di almeno la metà dei Soci Effettivi più uno, o in seconda convocazione la deliberazione è presa con i voti della maggioranza dei presenti.

Nelle deliberazioni sul bilancio consuntivo e preventivo e su questioni riguardanti le loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per le modifiche dell'atto costitutivo, ad esclusione degli adeguamenti ed eventuali atti legislativi deliberati a semplice maggioranza, è necessaria la presenza di almeno i 3/4 dei Soci Effettivi e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberarne lo scioglimento occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati.

Art 4 - ORGANIZZAZIONE.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed è costituito da un numero di membri che va da cinque a nove, eletti direttamente dall'Assemblea dei Soci Effettivi, con votazione segreta, e dal Rappresentante del Comune, senza diritto di voto, nella persona del Sindaco pro tempore o di un suo delegato.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti del Consiglio decada dall’incarico, questo verrà sostituito attingendo nella graduatoria dei non eletti, ovvero si procederà ad una elezione mirata. I nuovi nominativi decadono insieme a quelli in carica.

E’ considerato dimissionario a tutti gli effetti il componente in carica che risulti assente a tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo, quando l’assenza non sia stata determinata da cause di forza maggiore o da altre cause che siano ritenute giustificate dal Consiglio stesso. L’assenza dovrà essere comunicata al Presidente od alla segreteria da parte del diretto interessato.

Al suo interno vengono eletti un Presidente, un Vicepresidente/Segretario, un Tesoriere/Amministratore. Nell’eventualità che all’interno del consiglio non vi siano persone idonee a ricoprire la funzione di segretario e tesoriere/amministrativo, e’ facoltà’ del consiglio direttivo reperire personale al di fuori dello stesso, purché’ soci, incaricati direttamente e a discrezione del cd in carica. Tali persone non hanno diritto di voto all’interno del Consiglio, possono essere sostituite in qualsiasi momento a discrezione del cd in carica e decadono in concomitanza del mandato del cd, gli incarichi sono rinnovabili.I Consiglieri sono rieleggibili.Le prestazioni connesse con le cariche sono gratuite, ma saranno possibili i rimborsi delle spese effettivamente sostenute.

Il Consiglio Direttivo ha le seguenti funzioni:

Esaminare, accogliere le domande di ammissione e decidere i casi di esclusione.·

Elaborare annualmente un programma delle attività da svolgere e un consuntivo di quelle svolte.

Coordinare i piani di intervento e le attività in generale.

Preparare il bilancio preventivo e consuntivo annuale da sottoporre alla valutazione dell'Assemblea per l'approvazione.

Il Rappresentante Comunale.

1. Non ha diritto di voto.

2. Ha funzione di coordinatore e collegamento tra l'Associazione, il Comune e le Istituzioni Pubbliche.

Il Presidente

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nella prima adunanza e dura in carica sino alla decadenza del Consiglio stesso.

2. Al presidente è attribuita la rappresentanza dell’Associazione di fronte e terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o di impedimento le sue funzioni spettano al Vice Presidente, anch’esso nominato dal Consiglio Direttivo.

3. Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, redigendone l’ordine del giorno. Convoca altresì le riunioni dell’Assemblea dell’Associazione.

4. Al presidente spetta altresì il compito di:

a) Presentare all’Assemblea la relazione annuale dell’attività pratica svolta;

b) Sottoscrivere tutti gli atti e contratti stipulati dall’Associazione;

c) Delegare in parte o interamente, i propri poteri al Vice Presidente o altro componente del Consiglio Direttivo;

d) Curare l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo ed, in caso di urgenza, assumere i poteri chiedendone ratifica dei provvedimenti adottati nell’adunanza immediatamente successiva.

5. E’ il garante dei volontari e ne cura il loro comportamento.

Il Vice Presidente

1. Il Vice Presidente viene nominato nella prima seduta del Consiglio Direttivo nel suo seno e dura in carica sino alla decadenza del Consiglio stesso.

2. Sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Il Segretario.

1. Il Segretario viene nominato nella prima seduta del Consiglio Direttivo;2. Il Segretario ha i seguenti compiti:

a. Sovrintendere al disbrigo della corrispondenza, alla redazione dei verbali ed alla convocazione delle adunanze secondo le direttive del Presidente;

b. Controfirmare tutti gli atti sociali e curare il protocollo delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;

c. Custodire l’archivio, gli atti, i sigilli ed i documenti dell’Associazione.

Il Tesoriere Amministratore.

1. Il Tesoriere viene nominato nella prima seduta del Consiglio Direttivo.

2. Al Tesoriere sono affidati i seguenti compiti:

a. Provvede alla tenuta della contabilità dell’Associazione ed ai rapporti con gli istituti di credito depositari dei capitali liquidi;

b. Provvede alla chiusura dell’esercizio sociale ed alla predisposizione del bilancio consuntivo e di previsione;

c. Provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

Art. 5 - GRUPPI OPERATIVI.

L'Associazione, per il conseguimento delle specifiche finalità di cui all'ART. 2, potrà costituire al suo interno più gruppi operativi di Associati, questi seguiranno il regolamento interno e potranno avvalersi di collaborazioni esterne, nelle proprie attività di addestramento.L'Associazione curerà che i Soci operativi siano assicurati contro gli infortuni e per le responsabilità connesse alle attività svolte.

Art. 6 - BILANCIO.

Il patrimonio è costituito da beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione, acquistati con fondi di eventuali donazioni, le entrate saranno costituite da utili derivanti da manifestazioni, da ogni altra forma di contributo pubblico o privato a sostegno delle attività associative.L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno, ed entro tre mesi il Consiglio Direttivo predispone il bilancio consuntivo e quello preventivo.Qualora fosse deliberato dall'Assemblea lo scioglimento dell'Associazione, i fondi eventualmente presenti e le attrezzature disponibili saranno devoluti ad altra organizzazione di volontariato, impegnata per fini analoghi.

Art. 7 - DISPOSIZIONI FINALI.

Entro 30 giorni dalla costituzione dell'Associazione il Consiglio Fondatore riuniti i Soci Effettivi in assemblea, procederanno alla verifica dello statuto per le eventuali integrazioni e/o modifiche.I verbali delle sedute e il registro del bilancio saranno conservati nella sede dell'Associazione.Per quanto non espressamente previsto dal presente STATUTO, si fa riferimento al Codice Civile ed alle Leggi in materia di volontariato.L'Associazione si propone di ottenere l'iscrizione al Registro Provinciale del Volontariato di Piacenza, nonché di collaborare con Enti Locali, Organizzazioni e strutture pubbliche e private, che perseguano i medesimi scopi e possano contribuire alla promozione, all'addestramento ed alla qualificazione dei propri Associati.

I SOCI FONDATORI

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